Camera, via libera definitivo allo Stabilicum: ecco come cambia il voto per le elezioni politiche

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva nella seduta di giovedì 8 ottobre 2026 a Roma la nuova legge elettorale ribattezzata Stabilicum, destinata a sostituire il Rosatellum a partire dalla tornata delle elezioni politiche del 2027. Il testo ha incassato il via libera dell’aula di Palazzo Montecitorio con 227 voti favorevoli e 164 contrari, archiviando il precedente impianto misto per introdurre un modello proporzionale corretto da un consistente premio di maggioranza nazionale, dall’obbligo di indicazione del candidato premier e da una parziale riapertura al voto di preferenza.

Il fulcro della riforma poggia sul meccanismo premiale ideato per blindare la stabilità dell’esecutivo. La coalizione o la singola lista capace di raggiungere almeno il 42% dei consensi validi su scala nazionale in entrambi i rami del Parlamento incassa un pacchetto supplementare di 70 seggi alla Camera dei Deputati e 35 seggi al Senato della Repubblica. Per evitare eccessive sproporzioni rappresentative, la norma introduce un tetto invalicabile che fissa la rappresentanza massima dello schieramento vincitore a 220 deputati su 400 e 113 senatori su 200. Qualora nessuna forza politica dovesse centrare la soglia del 42%, la ripartizione dei seggi parlamentari avverrà interamente su base proporzionale pura. L’accesso alle aule resta subordinato a una soglia di sbarramento del 3% per le liste singole e del 10% per le coalizioni, con una clausola di ripescaggio per la formazione più votata rimasta al di sotto del 3% all’interno delle alleanze che hanno superato il quorum complessivo.

La composizione delle schede elettorali subisce modifiche rilevanti sia nei collegi plurinominali sia nei programmi depositati. Ogni lista o raggruppamento deve comunicare formalmente al momento della presentazione del programma il nominativo del candidato proposto alla guida del governo, senza che tale dicitura compaia materialmente sulla scheda, preservando formalmente le prerogative del Presidente della Repubblica sancite dalla Costituzione nella nomina del presidente del Consiglio. Nelle circoscrizioni il primo nome della lista rimane un capolista bloccato designato dai vertici di partito, il quale ottiene automaticamente il seggio in caso di vittoria del primo posto utile. I cittadini possono tuttavia esprimere fino a un massimo di tre preferenze personali per i candidati collocati dal secondo posto in giù, applicando la regola dell’alternanza di genere tra uomini e donne per evitare l’annullamento della seconda e della terza scelta.

Il provvedimento interviene inoltre sui requisiti di ammissione e sulla partecipazione al voto. Per i movimenti e i soggetti politici privi di una delegazione parlamentare già costituita il numero di sottoscrizioni richieste sale da 1.500 a circa 6.000 firme per ogni singolo collegio, determinando una soglia nazionale che supera le 400.000 firme per essere presenti in tutta la penisola. Sul fronte dell’elettorato attivo debutta in forma organica la disciplina per i cittadini fuori sede, consentendo il voto nel comune di domicilio a studenti e lavoratori distaccati da almeno 9 mesi e allargando tale facoltà ai caregiver familiari e a chi si trova lontano dalla residenza per motivi di cura da almeno 3 mesi. Contro la nuova normativa le forze di centrosinistra e i comitati civici hanno annunciato l’intenzione di sollevare rilievi di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, contestando la compatibilità democratica dell’ampiezza del premio di maggioranza al 42%, il rigido blocco dei capilista e il peso delle barriere burocratiche per la nascita di nuove formazioni.

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